14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8824 del 9 ottobre 1996
Testo massima n. 1
In tema di appalto di opera pubblica, la clausola del capitolato particolare [ o speciale ], che attribuisca all’amministrazione committente [ nella specie, un comune ] la facoltà di ordinare «a seconda delle esigenze» la sospensione dei lavori senza che l’impresa appaltatrice possa formulare riserve, è efficace ancorché non approvata specificatamente per iscritto, in quanto l’obbligo dell’indicata approvazione non è configurabile in ordine alle condizioni che, sebbene predisposte da uno dei contraenti, non si riferiscono ad una serie indefinita di contratti e non possono, quindi, comprendersi tra le condizioni «generali» contemplate dall’art. 1341 del codice civile, risultando, invece contenute nel predetto capitolato, integrativo del contratto in concreto concluso e redatto in occasione della stipulazione di questo.
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