Cass. civ. n. 5583 del 9 aprile 2003

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione forzata, gli atti di esecuzione compiuti dall'aiutante ufficiale giudiziario inserito nell'ordine giudiziario (tra i cui compiti rientra la notificazione degli atti, attività che condivide con l'ufficiale giudiziario, ma non il compimento degli atti di esecuzione, a quest'ultimo riservato dall'art. 165 D.P.R. n. 1229 del 1959), sono nulli e non già inesistenti, dovendo l'ipotesi dell'inesistenza ravvisarsi solamente nel caso in cui l'atto esecutivo sia compiuto da soggetto che non condivide in alcun modo – e non già con attribuzioni limitate, come appunto gli aiutanti ufficiali giudiziari – le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario (come accade, ad es., per i commessi addetti all'UNEP) ovvero da soggetto addirittura del tutto estraneo all'UNEP. Ne consegue che siffatta nullità del pignoramento, rilevabile dall'esecutato in base all'esame del verbale di pignoramento, deve essere denunciata con l'opposizione agli atti esecutivi entro il termine, a pena di preclusione, di cinque giorni dal compimento dell'atto.