14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1575 del 1 giugno 1974
Testo massima n. 1
La trattativa che abbia preceduto la conclusione del contratto intanto rende superflua l’approvazione scritta delle clausole onerose o vessatorie in quanto abbia avuto per oggetto non il contratto nel suo complesso, ma quella determinata clausola che viene in discussione; diversamente l’esigenza, che costituisce la ratio dell’art. 1341 c.c., di assicurare, rispetto alle cosiddette clausole onerose o vessatorie, una contrattualità effettiva e non soltanto formale tra la parte predisponente e la parte aderente [ e che è soddisfatta dall’approvazione specifica delle singole clausole o dalla previa trattativa sulle stesse ] verrebbe ad essere il più delle volte frustrata ed elusa, in quanto anche quando il contraente più debole presta la sua adesione alle condizioni predisposte dall’altro contraente non può non esservi stata una previa trattativa tra le parti.
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