Cass. civ. n. 4638 del 27 aprile 1991
Testo massima n. 1
Ai fini della predisposizione del contratto e dell'approvazione specifica per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie, di cui all'art. 1341 comma secondo c.c., non ha rilievo la potenzialità economica delle parti, neppure intesa nel senso della disponibilità esclusiva del bene oggetto del contratto, bensì soltanto la determinazione unilaterale della clausola; non è pertanto richiesta la specifica approvazione per iscritto delle clausole anzidette (nella specie clausole di deroga della competenza territoriale), quando il contratto sia stato specificamente formato con l'intervento delle parti.