Cass. civ. n. 17631 del 20 novembre 2003
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, da proporre, in base al disposto dell'art. 391 bis c.p.c., con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti, deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma secondo, c.p.c. e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. e non anche la riproposizione dei motivi dell'originario ricorso per Cassazione.