14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10436 del 18 luglio 2002
Testo massima n. 1
Il principio della irretroattività della legge [ art. 11 disp. preliminari c.c. ], che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l’applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, la normativa in tema di clausole vessatorie introdotta dal codice civile vigente e dalla legge n. 52 del 1996 risulta inapplicabile a un contratto di somministrazione, stipulato prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, che prevedeva la clausola di tacito rinnovo e la «traslazione» del contratto agli eredi dell’originario contraente.
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