Cass. civ. n. 12131 del 19 agosto 2003

Testo massima n. 1


In tema di procura alle liti rilasciata nell'interesse di società per azioni, ove la controparte eccepisca il difetto di rappresentanza della società in capo al soggetto che abbia conferito la procura, è onere della società medesima fornire la documentazione idonea a provare detta titolarità, e ciò indipendentemente dal riferimento, contenuto nella procura ad litem a margine del ricorso introduttivo, all'atto notarile, come dall'apposizione della firma per autenticazione da parte del difensore.

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