Cass. civ. n. 9438 del 27 giugno 2002
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione che, volendosi attenere al disposto dell'art. 91 c.p.c. e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente, inverta il nome di questo con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami, ed è pertanto correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c.
Testo massima n. 2
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.