Cass. civ. n. 8974 del 20 giugno 2002

Testo massima n. 1


Poiché l'errore di fatto revocatorio, di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., è un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, e non è quindi configurabile rispetto ad atti o documenti che non siano stati prodotti, è inammissibile la produzione nel giudizio di revocazione di nuovi documenti al fine di dimostrarne la sussistenza.

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