14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 823 del 25 gennaio 1993
Testo massima n. 1
La prassi aziendale [ relativa, nella specie, al sistema di calcolo dell’indennità dovuta per ogni ora di supero del cosiddetto nastro lavorativo ] ha natura di uso [ non normativo ma ] negoziale, che, ai sensi dell’art. 1340 c.c. e salvo contraria volontà delle parti, si inserisca non già nel contratto collettivo bensì in quello individuale [ di cui integra il contenuto in senso idoneo a derogare, a norma dell’art. 2077, secondo comma, c.c., alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale ], restando insensibile alle eventuali modifiche di tale contrattazione le quali non possono conseguire ad una volontà non risultante da atto scritto [ necessario ad substantiam per la stipulazione del contratto collettivo ] ed essendo [ a maggior ragione ] insuscettibile di modifica in peius per i lavoratori in virtù di atti unilaterali del datore di lavoro.
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