Cass. civ. n. 5136 del 11 aprile 2002
Testo massima n. 1
La persona fisica che, nella qualità di organo della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità allorché la controparte, non avendo eccepito o contestato alcunché al riguardo, abbia impostato un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo; né, in tal caso, il giudice – il quale deve rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione processuale delle parti – è tenuto a svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza di detta qualità, a meno che dagli atti prodotti risultino elementi che valgano a convincerlo dell'assenza del potere rappresentativo.