Cass. civ. n. 3279 del 7 marzo 2002
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., l'illeggibilità del nome della persona fisica, legale rappresentante di un ente collettivo, che conferisce la procura alle liti, rende invalida la procura stessa, salvo che sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento dalla già indicata qualità di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona fisica.