Cass. civ. n. 5235 del 28 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CONSORZI - VOLONTARI Oneri consortili - Deliberazione consortile di approvazione del rendiconto - Titolo legittimante la pretesa di pagamento - Mancata impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto aveva revocato il decreto ingiuntivo, benché non risultasse in alcun modo l'intervenuta impugnazione della delibera assembleare o l'introduzione della corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35847 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.