Cass. civ. n. 15838 del 11 novembre 2002
Testo massima n. 1
Qualora la sentenza di primo grado abbia solo parzialmente riconosciuto il diritto di credito fatto valere in giudizio, l'accettazione del pagamento eseguito dal debitore, per la parte per la quale è stata pronunziata condanna, non costituisce per il creditore un comportamento univocamente, incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza per ottenere l'integrale riconoscimento del suo diritto e, quindi, non comporta l'inammissibilità per acquiescenza dell'impugnazione da lui proposta.
Testo massima n. 2
Nel rito del lavoro il deposito del ricorso in appello assume rilevanza — agli effetti della tempestività dell'impugnazione — per il suo obiettivo avverarsi, certificato dal cancelliere, essendo sufficiente che siffatta certificazione, benché non consacrata sull'originale del ricorso, risulti riportata su una copia del ricorso stesso.