Cass. civ. n. 15289 del 30 ottobre 2002

Testo massima n. 1


In tema di risarcimento del danno i postumi d'invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) — in quanto non superiori al 10 per cento — non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico.