Cass. civ. n. 1300 del 1 febbraio 2002
Testo massima n. 1
La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura.
La tardività del disconoscimento della scrittura privata non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte che ha prodotto la scrittura.