Cass. civ. n. 12816 del 3 settembre 2002
Testo massima n. 1
Anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.