Cass. civ. n. 11006 del 26 luglio 2002
Testo massima n. 1
Il giudice, che nella liquidazione delle spese processuali deve sempre mettere le parti in grado di controllare l'osservanza dei limiti indicati dalle tariffe, legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un'unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma dato che tale specificazione consente anche di determinare l'importo della somma liquidata per i diritti e le spese.