Cass. civ. n. 10952 del 25 luglio 2002
Testo massima n. 1
Dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via principale, il ricorso incidentale assume, a sua volta, funzione di ricorso principale, del quale deve possedere i requisiti di tempestività, con la conseguenza che esso è inammissibile ove notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Tale termine va infatti rispettato anche dal notificante, attesa la comunanza di esso ad entrambe le parti, per effetto del componimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria individuata dall'art. 326, primo comma, c.p.c., nella notificazione della sentenza.