Cass. civ. n. 8920 del 2 luglio 2001
Testo massima n. 1
Il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza di trattazione ha l'onere di disconoscere la scrittura privata che sia stata prodotta dall'attore, con la comparsa di risposta; se si costituisce, invece alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa. Qualora la scrittura privata sia stata prodotta alla prima udienza o in altra udienza di trattazione, il convenuto ha l'onere di disconoscere la scrittura stessa nella prima scrittura difensiva o nella prima udienza successiva a quella in cui è stato esibito il documento.