Cass. civ. n. 7511 del 4 giugno 2001

Testo massima n. 1


Nell'udienza collegiale in appello non è ammissibile la produzione di documenti, anche ove si tratti di documenti non costituenti nuovi mezzi di prova e pertanto non vietati dall'art. 345 c.p.c., giacché l'udienza collegiale, essendo destinata alla relazione del giudice istruttore e alla discussione delle parti che l'abbiano chiesta, non consente alla controparte l'esame del documento prodotto e l'eventuale replica sulla sua efficacia nel processo.

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