Cass. civ. n. 7510 del 4 giugno 2001
Testo massima n. 1
Nel rito ordinario, conformemente al disposto dell'art. 163 c.p.c., richiamato dall'art. 342, primo comma, mirante a salvaguardare le esigenze di celerità del processo e a consentire completa instaurazione del contraddittorio, la produzione di documenti nuovi in grado d'appello deve essere compiuta dall'appellante, a pena di decadenza, sia mediante loro specifica indicazione nell'atto introduttivo del giudizio, sia mediante il loro deposito contestualmente all'atto di appello.