14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11681 del 9 novembre 1995
Testo massima n. 1
Dall’atto di avviamento al lavoro nelle forme del collocamento obbligatorio sorge l’obbligo legale del datore di lavoro, che ne abbia fatto richiesta [ anche numerica ] e risulti destinatario dell’atto, di assumere il lavoratore avviato; l’esistenza di tale obbligo impone di qualificare come contrattuale la responsabilità del rifiuto del datore di lavoro di assumere il lavoratore a lui avviato, con la conseguenza che il risarcimento del danno non può ritenersi limitato al cosiddetto interesse negativo [ art. 1338 c.c. ] ma deve comprendere [ ai sensi dell’art. 1223 c.c. e nei limiti di cui alla stessa norma ed all’art. 1227 c.c. ] il danno emergente ed il lucro cessante, cioè quanto meno tutte le retribuzioni percipiende del lavoratore avviato durante l’intero periodo di inadempimento dell’obbligo di assumerlo.
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