Cass. civ. n. 4787 del 2 aprile 2001

Testo massima n. 1


In tema di atti esecutivi la figura dell'inesistenza giuridica, risponde ad una forma di invalidità contrassegnata dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto. L'indicata forma di invalidità è sottratta alla regola della sanatoria per difetto di opposizione ed a prescindere dal rilievo d'ufficio, è denunciabile dalla parte a mezzo di opposizione ai successivi atti esecutivi che presuppongono l'atto invalido, in virtù del principio della propagazione delle nullità degli atti processuali.