Cass. civ. n. 4190 del 23 marzo 2001

Testo massima n. 1


Il nuovo testo dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., nel vietare in appello la proposizione di nuove eccezioni (che non siano rilevabili anche d'ufficio), configura uno schema procedimentale improntato al principio della revisio prioris instantiae; ne consegue che la violazione di tale regola va rilevata anche d'ufficio, senza che possa spiegare rilevanza alcuna l'accettazione del contraddittorio.

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