Cass. civ. n. 4116 del 22 marzo 2001
Testo massima n. 1
La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 c.p.c., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità.