Cass. civ. n. 2918 del 27 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353, 354 del codice di rito, atteso, altresì, che la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi de qua, presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale.