Cass. civ. n. 281 del 10 gennaio 2001

Testo massima n. 1


L'ordinanza con la quale il giudice, nel disporre la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, pronuncia sulle eccezioni di incompetenza, quali quelle di litispendenza e continenza, contiene una statuizione sulla competenza sì che, essendo equiparabile ad una sentenza, può esser impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, a meno che non sia emessa dal giudice di pace.