14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14539 del 30 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., tendenzialmente è dovuto l’integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente [ consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative ], sia sotto il profilo del lucro cessante [ perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto ]; ma non è consentito, per la natura dell’illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del cosiddetto interesse positivo all’adempimento del contratto e alla disponibilità dell’oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.
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