Cass. civ. n. 2520 del 21 febbraio 2001
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, qualora il terzo sia l'ente Poste, deve ritenersi territorialmente competente, ai sensi degli artt. 19, 26 e 543 c.p.c., il giudice del luogo ove l'istituto ha la sede legale o, alternativamente, quello del luogo in cui l'ufficio o l'agenzia dell'ente stesso abbia in carico il rapporto da cui scaturisce il credito, ed abbia altresì un rappresentante che, avendo potere di gestione del rapporto de quo (e, dunque, potere di rappresentanza sostanziale), sia autorizzato a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c..