Cass. civ. n. 15979 del 18 dicembre 2001
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice ad affermare l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, la cui sussistenza (o insussistenza) risulti invece in modo incontestabile dagli atti; e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio allorché il ricorrente, nel chiedere la revocazione della sentenza, denunzi la falsità delle prove sulla cui base si è formata l'attività di giudizio.