Cass. civ. n. 15977 del 18 dicembre 2001
Testo massima n. 1
La procura costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale per cui l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è inesistente; pertanto, la nullità della procura, in quanto inidonea al raggiungimento dello scopo cui è destinata, è rilevabile d'ufficio dal giudice e tale pronuncia non è censurabile sotto il profilo del vizio dell'ultrapetizione.