14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 582 del 25 gennaio 1988
Testo massima n. 1
In materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto «interesse negativo» ed è rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso; ma la relativa valutazione comparativa deve essere sorretta da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume creditrice e, contrapponendosi all’interesse all’adempimento del contratto [ cosiddetto interesse contrattuale positivo ], non può basarsi sulla semplice considerazione del valore del bene oggetto del contratto non concluso.
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