Cass. civ. n. 11543 del 10 settembre 2001
Testo massima n. 1
In tema di spese processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale; viola, pertanto, il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito (nella specie, giudice di rinvio) che ritenga la parte come soccombente nei primi due gradi di giudizio ed invece come vincitrice in cassazione e nel giudizio di rinvio.