Cass. civ. n. 11141 del 16 agosto 2001
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, non è configurabile la nullità della sentenza per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, nel caso in cui il giudice fornisca con la motivazione una più specifica indicazione del titolo giuridico del riconoscimento delle somme costituenti oggetto della pronuncia di condanna (nella specie il giudice di merito, oltre ad accertare il diritto dell'attore ad essere assunto dalla parte convenuta, aveva condannato quest'ultima al pagamento delle retribuzioni maturate da una certa data, precisando in motivazione la causale risarcitoria dell'attribuzione).