14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1280 del 19 febbraio 1983
Testo massima n. 1
L’illegittimità della clausola di un bando di concorso per la assunzione di dipendenti di un ente pubblico economico [ nella specie, ENEL ], circa l’esclusione di determinate categorie di candidati, la quale non risulti essenziale rispetto alle determinazioni dell’ente medesimo e non invalidi quindi l’intero bando [ art. 1419 c.c. ], comporta, in favore del candidato che abbia ugualmente partecipato al concorso superando le relative prove, oltre al diritto di essere assunto, anche il diritto al risarcimento dei danni subiti, a titolo di responsabilità precontrattuale del datore di lavoro, secondo la previsione dell’art. 1337 c.c., e, pertanto, a condizione che il comportamento di quest’ultimo, nell’introduzione della clausola invalida e nel successivo rifiuto opposto all’assunzione di detto candidato, risulti contrario a buona fede.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]