Cass. civ. n. 8883 del 3 luglio 2000

Testo massima n. 1


La notifica del ricorso per revocazione di una sentenza resa in grado di giudizio in cui la controparte non si è costituita, va effettuata personalmente alla medesima, e non già al domicilio del difensore da essa nominato nel precedente grado, tanto più ove questo sia di merito e quello di revocazione di cassazione, ed inoltre sia scaduto il termine massimo di perpetuatio dell'ufficio di difensore e della dichiarazione di domicilio.

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