Cass. civ. n. 8806 del 28 giugno 2000
Testo massima n. 1
L'impiego della espressione «per il presente giudizio» od altra equivalente nella procura ad litem resa in primo grado vale ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi.