14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7522 del 12 aprile 2005
Testo massima n. 1
Attiene alla vincolatività stessa dell’impegno, e non già alla regola di correttezza ex art.1175 c.c.,
che anche la P.A. è tenuta ad osservare nei rapporti con i privati, la clausola contrattuale nella quale, secondo l’insindacabile apprezzamento del giudice di merito, risulti espressa una mera dichiarazione d’intenti, priva di portata obbligatoria. Principio affermato con riferimento ad accordo transattivo tra l’I.N.P.S. e società operanti nel campo dell’informatica con il quale l’Istituto rinunciava ai gravami proposti avverso la condanna a pagare una somma determinata all’esito di impugnazione di lodi arbitrali, impegnandosi a pagare una minor somma di cui queste ultime avevano chiesto la risoluzione deducendo — tra l’altro — che l’Istituto medesimo aveva disatteso l’impegno assunto in una specifica clausola di tale accordo transattivo ove si dichiarava interessato a futuri rapporti di collaborazione in considerazione della loro elevata professionalità nel settore.
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