14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13164 del 18 giugno 2005
Testo massima n. 1
La responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 c.c., costituente una forma di responsabilità extracontrattuale, che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’
iter formativo dell’accordo, presuppone che tra le parti siano intercorse trattative per la conclusione di un contratto. Ciò conduce ad escludere la configurabilità della responsabilità precontrattuale in relazione ad un procedimento di licitazione privata, atteso che nel corso di questo gli interessati non hanno la qualità di possibili futuri contraenti cui si riferisce il cit. art. 1337 c.c., ma soltanto quella di partecipanti alla gara, cui è riconnesso l’interesse legittimo al corretto esercizio del potere di scelta da parte dell’amministrazione stessa , senza che possa configurarsi quella relazione specifica tra soggetti consistente nello svolgimento delle trattative, che nella norma del codice costituisce il presupposto dell’obbligo di comportamento secondo buona fede, valido anche per l’autorità amministrativa.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]