Cass. civ. n. 5196 del 27 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.
Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 427
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 48 CORTE COST.