Cass. civ. n. 5028 del 18 aprile 2000

Testo massima n. 1


In sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un'amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito. (Nella specie le spese in questione non erano state specificate dall'Avvocatura dello Stato, che non aveva prodotto la nota spese).