Cass. civ. n. 4923 del 17 aprile 2000

Testo massima n. 1


Nell'esecuzione forzata, il creditore procedente ha interesse, onde prevenire una propria responsabilità risarcitoria a norma dell'art. 96 c.p.c., a proporre opposizione agli atti esecutivi se, dopo la sua rinuncia agli atti del processo esecutivo per l'intervenuta integrale soddisfazione del credito, si è proceduto, invece che alla dichiarazione di estinzione del processo, alla vendita del bene pignorato, sollecitata da soggetto intervenuto non legittimato.