Cass. civ. n. 29 del 5 gennaio 2000

Testo massima n. 1


La mancanza della firma dell'avvocato e della autenticazione della sottoscrizione della parte nella copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione qualora la copia contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.