14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3049 del 9 aprile 1997
Testo massima n. 1
Se un erede aliena ad un estraneo la quota indivisa dell’unico cespite ereditario, si presume l’alienazione della sua corrispondente quota, intesa come porzione ideale dell’universum ius defuncti, e perciò il coerede può esercitare il retratto successorio [ art. 732 c.c. ], salvo che il retrattato dimostri, in base ad elementi concreti della fattispecie ed intrinseci al contratto [ volontà delle parti, scopo perseguito, consistenza del patrimonio ereditario e raffronto con l’entità dei beni venduti ], con esclusione del comportamento del retraente, estraneo al contratto medesimo, che invece la vendita ha ad oggetto un bene a sé stante.
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