Cass. civ. n. 1610 del 14 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Siccome l'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, la relativa manifestazione di volontà oltre ad essere inequivoca deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale. (La S.C. ha così cassato la sentenza che aveva ritenuto di poter attribuire valore d'acquiescenza non alle dichiarazioni direttamente espresse dal rappresentante di una società, bensì alle affermazioni del difensore di questa, contenute in una lettera inviata al difensore di controparte).