Cass. civ. n. 15005 del 21 novembre 2000

Testo massima n. 1


In ipotesi di cassazione di una sentenza – ivi compresa dunque la statuizione sulle spese – con rinvio, il giudice di questa successiva fase del processo deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa.