Cass. civ. n. 14687 del 13 novembre 2000

Testo massima n. 1


In tema di bilancio di società, nel caso di fusione per incorporazione quando i singoli cespiti già di pertinenza delle società incorporate sono stati riportati nel bilancio della incorporante, con il medesimo valore iscritto nel bilancio delle incorporate, si rende necessario iscrivere nel bilancio della incorporante una posta, «differenza di fusione», per pareggiare il disavanzo emergente fra il valore di libro delle azioni delle incorporate, distrutto in occasione della fusione (a seguito di annullamento delle azioni) e il valore di libro dei cespiti già di pertinenza delle incorporate. In altri termini, se il valore della partecipazione iscritta nel bilancio della società incorporante è maggiore del valore dei singoli cespiti della incorporata, occorre «riallineare» i conti, mediante allocazione della differenza nell'attivo del bilancio, che altrimenti risulterebbe contabilmente «zoppo».

Normativa correlata