Cass. civ. n. 10249 del 16 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Il perfezionamento di un contratto non esclude in sé la responsabilità, ai sensi dell'art. 1337 c.c., per i danni derivati dal ritardo nella sua formazione, se in violazione del principio di buona fede, per il quale, a maggior ragione se una parte è un'impresa esercente in condizione di monopolio legale, sussiste l'obbligo di non rinviarne ingiustificatamente la conclusione.
Testo massima n. 2
L'art. 2597 c.c. pone a carico di colui che esercita un'impresa in condizione di monopolio l'obbligo di «contrattare» con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, non anche l'obbligo legale di fornire la prestazione richiesta, a prescindere dalla stipulazione del contratto.