Cass. civ. n. 1335 del 7 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, la contraddittorietà della sentenza, per insanabile contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione depositata in cancelleria, dà luogo a nullità (a norma dell'art. 156, secondo comma, c.p.c.) che si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161, primo comma, dello stesso codice, essendo inapplicabile la procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo e prevalendo, in difetto d'impugnazione, il dispositivo, che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata, salvo che non si configuri un caso di inesistenza della sentenza.

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